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Avv. Giuseppe Capone

 

Ferie rovinate, danni morali - Stretta sulle truffe Internet.

 

 

Danno morale da vacanza rovinata, equiparazione tra agenzie tradizionali e online, nuove polizze assicurative e più trasparenza nei servizi. Sono alcune delle novità contenute nel Codice del turismo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno). Un provvedimento – che riguarda anche le imprese del settore e di nautica – che ha suscitato reazioni positive e anche critiche da parte delle associazioni di categoria. Il decreto rappresenta uno sforzo per riordinare la normativa secondo Federturismo-Confindustria e Federviaggio-Confturismo. «Però – continuano da Federturismo – in alcuni aspetti, disattende l'esigenza di chiarezza, semplicità e certezza delle regole lasciando indefiniti molti ambiti. Il Codice non risolve i problemi di governance da cui è afflitto il settore».
Vediamo cosa cambierà.

 

Danno morale
Il Codice prevede il risarcimento per il danno morale, ovvero da vacanza rovinata, correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta, ma solo per gravi motivi, come una vacanza rovinata a causa di problemi di salute dipendenti dalla cattiva qualità del cibo servito. Finora era riconosciuto solo il danno materiale alla persona o il danno derivante da inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto del pacchetto turistico. Secondo Astoi «la risarcibilità di tale danno sulla base della "non scarsa importanza dell'inadempimento" e la correlazione del danno "al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", lascia ancora spazio a interpretazioni e valutazioni che potranno incidere sul risarcimento».


Vacanze online
Un altro elemento rilevante, è l'equiparazione completa tra le agenzie tradizionali e quelle online, quindi il turista potrà contare su un unico soggetto responsabile della corrispondenza tra servizi acquistati e resi. Come spiegano Alberto Corti e Barbara Monti, rispettivamente direttore e responsabile ufficio affari legali di Federviaggio-Confturismo, è prevista l'equiparazione del catalogo cartaceo a quello online con gli stessi obblighi e diritti per operatori tradizionali e web, dalla trasparenza dell'informazione, ai contratti di viaggio fino ai diritti di recesso e cessione del contratto. Una novità tra le voci che devono essere inserite nel contratto, che preoccupa Astoi, è il nome del vettore aereo, «a volte non noto al momento della stipula» e l'esatta ubicazione dell'albergo nel catalogo con l'indicazione delle distanze dalle principali attrattive «che potrebbe moltiplicare il contenzioso laddove si contesti l'omessa indicazione della distanza da un'attrattiva ritenuta principale».


Assicurazioni
Accanto al tradizionale Fondo di garanzia, i turisti potranno essere assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all'estero, garantiscano il rientro immediato per emergenze imputabili o meno all'organizzatore o dell'intermediario e che assicurino assistenza anche di tipo economico. Tali polizze potranno anche garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto. Dice Corti: «Si tratta di polizze facoltative, sottoscritte all'acquisto del pacchetto».


Contenzioso
La risoluzione delle controversie sarà più rapida e meno costosa. Se prima l'istituto della mediazione non veniva applicato al turismo, oggi, invece, si disciplina l'applicazione alle controversie sui servizi turistici. Prevedendolo con un'apposita clausola (approvata per iscritto dal turista) nel contratto di fornitura dei servizi, il turista potrà comporre le controversie con la mediazione prima di rivolgersi al giudice o a un arbitro.


Standard qualitativi
La classificazione secondo le stelle è prevista per tutte le strutture ricettive (bed&breakfast, case per ferie, ostelli della gioventù, motel, centri soggiorni studio, rifugi alpini, villaggi turistici, campeggi). È inoltre istituito, su base nazionale, un sistema di rating associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Con la vecchia normativa, invece, la definizione di standard qualitativi con le stelle nazionali era prevista solo per gli alberghi. Secondo Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi si tratta di una norma «di assoluta rilevanza per il settore, importante la definizione degli standard minimi nazionali per assicurare un'effettiva uniformità e trasparenza all'offerta turistica e per ridurre il rischio di concorrenza sleale».


Multiproprietà
Viene data attuazione alla disciplina europea che uniforma questo istituto prevedendo una maggiore trasparenza nei contratti, un'accresciuta tutela dell'acquirente anche estendendo la multiproprietà a beni diversi dagli immobili quali chiatte, roulotte o navi da crociera. Il Codice regolamenta anche i contratti per le vacanze di lunga durata per l'affitto, ad esempio, di un appartamento per più di un anno. Il consumatore ha 14 giorni di tempo per recedere, senza specificare il motivo, dai contratti.

 

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