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Avv. Giuseppe Capone
Il nostro esperto risponde: la perdita della coincidenza aerea.
Perdita di coincidenza aerea dovuta a ritardo di partenza del primo volo e
danno da vacanza rovinata:
La normativa presa a riferimento1 precisa come il risarcimento del danno da vacanza rovinata venga riconosciuto in sede giudiziale solo ogniqualvolta la fattispecie in esame rientri nella categoria del cd. “pacchetto turistico" in applicazione D.Lgs. 206 del
06/09/2005 e direttiva CE 90/314.
L’acquisto di uno solo dei servizi individuati dall’art. 84 D. Lgs. 206/2005, invece, non
vedrà applicata la direttiva comunitaria, bensì la normativa generale sui contratti, ovvero
la specifica legislazione di riferimento, a seconda del servizio acquistato.
Quindi un turista
acquistando separatamente volo aereo e sistemazione alberghiera, per il risarcimento
dovuto per il ritardo del volo dovrà applicare solo le norme che regolano il trasporto aereo.
In caso di ritardo, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno, che, secondo la
Convenzione di Montreal recepita dal Reg. CE n. 2027/97, come recentemente modificato
dal Reg CE n. 889/2002, è limitato alla somma corrispondente a 4.150 DSP. Il DSP è
un’unità di calcolo fondata su un paniere di monete, che corrisponde, più o meno, a 0.80
€
Questo valore è fluttuante e la sua quotazione varia di giorno in giorno.
Il passeggero ha comunque diritto, al di là del rimborso di eventuali danni, all’assistenza,
come ha sancito il Reg. CE n. 261/2004. Qualora il ritardo superi le 2, 3 o 4 ore a seconda
della lunghezza del volo, al passeggero spetta il diritto di effettuare due chiamate o inviare
due fax a spese della Compagnia, la quale dovrà anche fornirgli pasti e bevande in
relazione all’attesa.
Qualora, invece, il ritardo superi le 5 ore, il passeggero potrà risolvere
il contratto, chiedere la restituzione della tratta non goduta e rientrare al luogo di partenza
non appena possibile.
Inoltre, se il ritardo comporta che la partenza sia rinviata al giorno
successivo al passeggero spetterà l’alloggio a spese della Compagnia (così come
disciplinato dalla Carta dei diritti del passeggero).
Qualora il ritardo si traduca nella perdita di coincidenza con altro volo di linea viene, di
norma, garantito un posto sul primo volo disponibile per la destinazione finale, oltre la
possibilità di una telefonata gratuita o di inviare un fax al luogo di destinazione, di
consumare un numero di pasti proporzionati al tempo di attesa nonché di eventuale
pernottamento in albergo. Tutto ciò soggiace, tuttavia, alla regola che i voli di linea
devono essere entrambi appartenenti alla stessa compagnia aerea.
Molto spesso, inoltre, si trovano all’interno delle condizioni generali dei contratti di
acquisto di questa tipologia di biglietti aerei formule che esplicitamente prevedono questo
principio e che indicano anche un orario minimo da rispettare di scarto tra i due voli in
coincidenza.
E’ compito del tour operator, dell’agenzia viaggi o di chi vende questo tipo di combinazioni
informare l’acquirente che acquistando i biglietti da due compagnie diverse si può
risparmiare dal punto di vista economico, ma in caso di perdita di coincidenza con il
secondo volo, causa ritardo del primo, non si viene rimborsati.
Inoltre, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Montreal, recepita dal Reg. CE n. 2027/97,
recentemente modificato dal Reg. CE n. 889/2002 tutti i vettori aerei che vendono servizi
nella Comunità devono garantire la diffusione delle principali informazioni riguardo le
disposizioni che disciplinano la responsabilità dei passeggeri e il loro bagaglio e i termini
per la presentazione di una richiesta di risarcimento.
Queste notizie devono essere a
disposizione dei passeggeri presso tutti i punti vendita, compresa la vendita per
telefono e via Internet.
Il silenzio o l’omissione di queste informazioni sono condizioni – a parere dello scrivente –
necessarie e sufficienti per far sorgere in capo a determinati soggetti una responsabilità,
che, laddove provata, permette di ottenere un risarcimento.
L’onere della prova spetterà all’acquirente, il quale dovrà dimostrare la mancanza o
l’omissione di adeguate informazioni in merito, anche sulla pagina internet usufruita per
l’acquisto dei biglietti. Dovrà, altresì, dimostrare, in maniera inequivoca, che egli ha posto
in atto tutte le misure possibili per entrare in possesso delle informazioni necessarie per il
buon esito del viaggio.
Ad indurre in errore apparentemente sono state, altresì, le inesatte informazioni fornite dal
personale di terra. (Avevano fatto credere che la Compagnia aerea in questione avesse
l’obbligo di riproteggere i passeggeri vittime del ritardo su altri voli, o in caso di
impossibilità, di reperire una sistemazione in albergo per la notte).
La comprovata dimostrazione di queste omissioni potrebbe integrare la fattispecie di
“danno da vacanza rovinata” o “emotional di stress”, poichè con questa espressione la
moderna giurisprudenza qualifica il pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse di un
turista di godere pienamente di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o
riposo, senza essere costretto a soffrire di quel disagio psico-fisico che talvolta si
accompagna alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto.
In Italia questa nuova voce di danno non ha avuto una genesi normativa, bensì
giurisprudenziale. A tutt’oggi, infatti, nel nostro ordinamento risulta carente la previsione
di una disposizione di legge che regoli espressamente questa figura.
Molte parole sono, tuttavia, state spese dalla dottrina sulla difficoltà e sull’incertezza che si
sono riscontrate nell’individuare natura e tipologia del danno da vacanza rovinata: se
questo abbia natura contrattuale o extracontrattuale ovvero se abbia natura patrimoniale
o meno. In quest’ottica, alle contraddittorie classificazioni degli studiosi, si contrappongono
le laconiche motivazioni dei giudici, i quali non sempre si dilungano sulla definizione
tecnica della particolare tipologia di danno presa in considerazione, riconoscendo, molto
spesso, al turista il valore del patimento subito senza però inquadrarlo in un’autonoma
posta risarcitoria.
In base alla Convenzione di Montreal le vie legali devono essere adite entro due anni dalla
data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.
In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale,
l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 19 marzo 1932, n. 8541), come integrata dal protocollo dell'Aja del 28
settembre 1955 (ratificato con la legge 31 dicembre 1982, n. 1832), stabilisce che l'azione
di responsabilità può essere promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di una delle altre
parti contraenti, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, sia dinanzi a quello della
sede principale della sua attività, sia davanti al tribunale del luogo di destinazione o, infine,
adendo il giudice competente nel luogo ove il vettore possiede uno stabilimento a cura del
quale il contratto è stato concluso. Quest'ultimo criterio di collegamento non richiede che
lo stabilimento del vettore abbia concluso il contratto direttamente per mezzo della propria
struttura essendo sufficiente che si sia intromesso nella conclusione del contratto un
soggetto esterno, quale può essere un agente di viaggi, legato allo stabilimento del
vettore da specifico rapporto. In altri termini «costituisce criterio di collegamento ai fini
della giurisdizione, anche il luogo in cui il vettore abbia uno stabilimento, che, sia pure
avvalendosi dell'opera di soggetti estranei ad esso, quale può essere un agente di viaggi,
abbia concluso il contratto di trasporto, purché l'attività di tale agente faccia capo allo
stabilimento e non ad altra sede del vettore o addirittura ad altri soggetti».
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