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  Il nostro esperto risponde

 

 

Avv. Giuseppe Capone

 

Il nostro esperto risponde: la perdita della coincidenza aerea.

 

Perdita di coincidenza aerea dovuta a ritardo di partenza del primo volo e
danno da vacanza rovinata:

La normativa presa a riferimento1 precisa come il risarcimento del danno da vacanza rovinata venga riconosciuto in sede giudiziale solo ogniqualvolta la fattispecie in esame rientri nella categoria del cd. “pacchetto turistico" in applicazione D.Lgs. 206 del 06/09/2005 e direttiva CE 90/314.
L’acquisto di uno solo dei servizi individuati dall’art. 84 D. Lgs. 206/2005, invece, non vedrà applicata la direttiva comunitaria, bensì la normativa generale sui contratti, ovvero la specifica legislazione di riferimento, a seconda del servizio acquistato.

Quindi un turista acquistando separatamente volo aereo e sistemazione alberghiera, per il risarcimento dovuto per il ritardo del volo dovrà applicare solo le norme che regolano il trasporto aereo.


In caso di ritardo, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno, che, secondo la Convenzione di Montreal recepita dal Reg. CE n. 2027/97, come recentemente modificato dal Reg CE n. 889/2002, è limitato alla somma corrispondente a 4.150 DSP. Il DSP è un’unità di calcolo fondata su un paniere di monete, che corrisponde, più o meno, a 0.80 €

Questo valore è fluttuante e la sua quotazione varia di giorno in giorno.
Il passeggero ha comunque diritto, al di là del rimborso di eventuali danni, all’assistenza, come ha sancito il Reg. CE n. 261/2004. Qualora il ritardo superi le 2, 3 o 4 ore a seconda della lunghezza del volo, al passeggero spetta il diritto di effettuare due chiamate o inviare due fax a spese della Compagnia, la quale dovrà anche fornirgli pasti e bevande in relazione all’attesa.

 

Qualora, invece, il ritardo superi le 5 ore, il passeggero potrà risolvere il contratto, chiedere la restituzione della tratta non goduta e rientrare al luogo di partenza non appena possibile.

Inoltre, se il ritardo comporta che la partenza sia rinviata al giorno successivo al passeggero spetterà l’alloggio a spese della Compagnia (così come disciplinato dalla Carta dei diritti del passeggero).


Qualora il ritardo si traduca nella perdita di coincidenza con altro volo di linea viene, di norma, garantito un posto sul primo volo disponibile per la destinazione finale, oltre la possibilità di una telefonata gratuita o di inviare un fax al luogo di destinazione, di consumare un numero di pasti proporzionati al tempo di attesa nonché di eventuale pernottamento in albergo. Tutto ciò soggiace, tuttavia, alla regola che i voli di linea devono essere entrambi appartenenti alla stessa compagnia aerea.


Molto spesso, inoltre, si trovano all’interno delle condizioni generali dei contratti di acquisto di questa tipologia di biglietti aerei formule che esplicitamente prevedono questo principio e che indicano anche un orario minimo da rispettare di scarto tra i due voli in coincidenza.


E’ compito del tour operator, dell’agenzia viaggi o di chi vende questo tipo di combinazioni informare l’acquirente che acquistando i biglietti da due compagnie diverse si può risparmiare dal punto di vista economico, ma in caso di perdita di coincidenza con il secondo volo, causa ritardo del primo, non si viene rimborsati.


Inoltre, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Montreal, recepita dal Reg. CE n. 2027/97, recentemente modificato dal Reg. CE n. 889/2002 tutti i vettori aerei che vendono servizi nella Comunità devono garantire la diffusione delle principali informazioni riguardo le disposizioni che disciplinano la responsabilità dei passeggeri e il loro bagaglio e i termini
per la presentazione di una richiesta di risarcimento.

 

Queste notizie devono essere a disposizione dei passeggeri presso tutti i punti vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet.


Il silenzio o l’omissione di queste informazioni sono condizioni – a parere dello scrivente – necessarie e sufficienti per far sorgere in capo a determinati soggetti una responsabilità, che, laddove provata, permette di ottenere un risarcimento.


L’onere della prova spetterà all’acquirente, il quale dovrà dimostrare la mancanza o l’omissione di adeguate informazioni in merito, anche sulla pagina internet usufruita per l’acquisto dei biglietti. Dovrà, altresì, dimostrare, in maniera inequivoca, che egli ha posto in atto tutte le misure possibili per entrare in possesso delle informazioni necessarie per il buon esito del viaggio.


Ad indurre in errore apparentemente sono state, altresì, le inesatte informazioni fornite dal personale di terra. (Avevano fatto credere che la Compagnia aerea in questione avesse l’obbligo di riproteggere i passeggeri vittime del ritardo su altri voli, o in caso di impossibilità, di reperire una sistemazione in albergo per la notte).


La comprovata dimostrazione di queste omissioni potrebbe integrare la fattispecie di “danno da vacanza rovinata” o “emotional di stress”, poichè con questa espressione la moderna giurisprudenza qualifica il pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse di un turista di godere pienamente di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo, senza essere costretto a soffrire di quel disagio psico-fisico che talvolta si
accompagna alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto.


In Italia questa nuova voce di danno non ha avuto una genesi normativa, bensì giurisprudenziale. A tutt’oggi, infatti, nel nostro ordinamento risulta carente la previsione di una disposizione di legge che regoli espressamente questa figura.


Molte parole sono, tuttavia, state spese dalla dottrina sulla difficoltà e sull’incertezza che si sono riscontrate nell’individuare natura e tipologia del danno da vacanza rovinata: se questo abbia natura contrattuale o extracontrattuale ovvero se abbia natura patrimoniale o meno. In quest’ottica, alle contraddittorie classificazioni degli studiosi, si contrappongono le laconiche motivazioni dei giudici, i quali non sempre si dilungano sulla definizione tecnica della particolare tipologia di danno presa in considerazione, riconoscendo, molto spesso, al turista il valore del patimento subito senza però inquadrarlo in un’autonoma posta risarcitoria.


In base alla Convenzione di Montreal le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare. In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 marzo 1932, n. 8541), come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con la legge 31 dicembre 1982, n. 1832), stabilisce che l'azione di responsabilità può essere promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di una delle altre parti contraenti, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, sia dinanzi a quello della sede principale della sua attività, sia davanti al tribunale del luogo di destinazione o, infine, adendo il giudice competente nel luogo ove il vettore possiede uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso. Quest'ultimo criterio di collegamento non richiede che lo stabilimento del vettore abbia concluso il contratto direttamente per mezzo della propria struttura essendo sufficiente che si sia intromesso nella conclusione del contratto un soggetto esterno, quale può essere un agente di viaggi, legato allo stabilimento del vettore da specifico rapporto. In altri termini «costituisce criterio di collegamento ai fini della giurisdizione, anche il luogo in cui il vettore abbia uno stabilimento, che, sia pure avvalendosi dell'opera di soggetti estranei ad esso, quale può essere un agente di viaggi, abbia concluso il contratto di trasporto, purché l'attività di tale agente faccia capo allo stabilimento e non ad altra sede del vettore o addirittura ad altri soggetti».


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